News dalla Presidenza

A partire dall'aprile 2017, il Movimento Roosevelt ha inteso elaborare una serie di proposte di riforma della Costituzione italiana in senso migliorativo (e restitutivo di una piena sostanzialità democratica) e dunque in netta controtendenza rispetto alle modifiche peggiorative culminate nella riforma degli articoli 81, 97, 117 e 119 per impulso del Governo Monti (2012) e nell’impianto immaginato dal Governo Renzi, poi sconfessato dal referendum popolare del 4 dicembre 2016.
Una prima traccia di questa intenzione riformatrice del MR è testimoniata, ad esempio, in:
Vi fu quindi, circa un anno fa, un apposito Convegno rooseveltiano sulla Costituzione, su cui rinviamo a:
A fine ottobre, è stato poi pubblicato un editoriale del Consigliere di Presidenza nonché Presidente della Commissione Riforme costituzionali MR Sergio Magaldi:
Siamo lieti ora di annunciare che, nel corso dell'imminente Assemblea Generale del Movimento Roosevelt in programma a Roma nei giorni di sabato 24 e domenica 25 novembre (su cui vedi: Assemblea Generale MR del 24-25 novembre 2018: secondo comunicato e aggiornamento Ordine dei lavori), saranno messi in discussione e deliberazione assembleare alcuni dei progetti di riforma sin qui messi a punto dalla Commissione Riforme costituzionali MR.

Quelli che seguono sono i passaggi di modifica costituzionale per il momento selezionati e proposti all'attenzione del "parlamentino" rooseveltiano, in attesa di lanciarli nella discussione politica nazionale, all'attenzione di Governo, Parlamento e Popolo italiano.
Naturalmente, verrà ulteriormente spiegata, in sede di Assemblea e con interventi pubblici extra-assembleari, la ratio politico-costituzionale di tali proposte di riforma.

COMMISSIONE M.R. PER LE RIFORME COSTITUZIONALI.
Articoli da sottoporre per la votazione all'Assemblea dei soci del Movimento Roosevelt per successive iniziative politiche e legislative.
(In grassetto le modifiche introdotte)
  • Art.1
    L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul diritto al lavoro e sul dovere istituzionale di garantire la piena occupazione dei cittadini.
    La sovranità appartiene al popolo, che la esercita attraverso il potere monetario dello Stato, mediante l'istituto della democrazia rappresentativa, della democrazia stocastica qualificata e nelle forme della democrazia diretta, quali il referendum abrogativo, propositivo e l'uso del digitale certificato.
Titolo IV. Rapporti politici
  • Art.49
    Tutti i cittadini hanno diritto di concorrere con metodo democratico – individualmente e/o tramite partiti, movimenti e associazioni – a determinare la politica nazionale.
    Le linee programmatiche dei partiti, movimenti e associazioni devono essere decise attraverso periodiche assemblee degli iscritti e in ogni caso deve essere garantito il diritto delle minoranze.
    La scelta dei candidati per il Senato è determinata dalle Primarie, indette da partiti e movimenti politici tra i propri iscritti, con modalità che possono prevedere l'utilizzo del digitale certificato. La legge stabilisce termini e tempi dei ricorsi.
PARTE SECONDA. ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA
Titolo I. Il Parlamento
Sezione I. Le Camere
  • Art.55
    Il Parlamento si compone dell'Assemblea del Popolo e del Senato della Repubblica.
    Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.
  • Art.56
    L'Assemblea del Popolo è eletta per estrazione a sorte tra tutti i cittadini italiani che ne abbiano diritto.
    Il numero dei deputati è di seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero.
    Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che abbiano compiuto i venticinque anni di età al momento di chiusura annuale delle liste comunali di elettorato passivo. Alle liste si accede a domanda e a giudizio inappellabile di commissioni di esperti, costituite su base regionale, che abbiano accertato che il candidato, indipendentemente dal titolo di studio, mostri competenza in materia di storia, economia e diritto. Il cittadino escluso ha il diritto di rinnovare la richiesta negli anni successivi.
    La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per seicentodiciotto e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. L'estrazione a sorte dei candidati all’Assemblea del Popolo segue la ripartizione dei seggi assegnati alle circoscrizioni.
    Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.
    Il numero dei senatori elettivi è di seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero.
    Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a quattordici; il Molise ne ha quattro, la Valle d'Aosta due.
    La ripartizione dei seggi tra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
  • Art.58
    I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori maggiorenni che ne abbiano diritto.
    Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il venticinquesimo anno.
  • Art.60
    L'Assemblea del Popolo e il Senato della Repubblica sono eletti per tre anni.
    La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.
  • Art.63
    Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di presidenza.
    Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l'Ufficio di presidenza sono quelli dell'Assemblea del Popolo.
  • Art.65
    La legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di deputato del popolo o di senatore.
    Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere.
  • Art.67
    Ogni membro del Parlamento rappresenta il Popolo. I deputati del popolo possono essere revocati dall'incarico mediante proposta di destituzione, firmata da almeno cinquantamila cittadini e sottoposta a referendum confermativo. I senatori sono revocati automaticamente nel momento stesso in cui non facciano più parte, per loro scelta, del partito o del movimento politico in cui siano stati eletti. Nei casi di espulsione è ammesso ricorso e i senatori restano in carica sino a giudizio definitivo della magistratura. Deputati e senatori cessano dal mandato, senza possibilità di appello, dopo cinque assenze consecutive ingiustificate dai lavori delle Camere.
Sezione II. La formazione delle leggi
  • Art.70
    La funzione legislativa è esercitata di norma dall'Assemblea del Popolo e, collettivamente dalle due Camere per le proposte di legge in materia costituzionale ed elettorale, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.
  • Art.71
    L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo a ciascun membro delle Camere e al Presidente della Repubblica. Le leggi proposte dal Governo, e subordinatamente quelle presentate dai gruppi di opposizione del Senato, hanno priorità su tutte le altre e possono usufruire di procedure d’urgenza. I Consigli delle Regioni e delle Macroregioni possono presentare proposte di legge all’Assemblea del Popolo.
    Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.
  • Art.72
    Ogni proposta di legge presentata all'Assemblea del Popolo è, secondo le norme del suo regolamento, esaminata da una commissione e poi dalla Assemblea stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.
    Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per le proposte di legge delle quali è dichiarata l'urgenza.
    La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte dell'Assemblea del Popolo è sempre adottata per le proposte di legge in materia costituzionale ed elettorale, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.
  • Art.74
    Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato all'Assemblea del Popolo chiedere una nuova deliberazione.
    Se l'Assemblea del Popolo approva nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.
  • Art.75
    È indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, nonché la destituzione di un deputato del popolo, quando lo richiedano cinquantamila elettori.
    È indetto referendum popolare propositivo per approvare una legge, quando lo richiedano cinquantamila elettori e la legge da approvare non sia lesiva dei principi sanciti dalla dichiarazione universale dei diritti umani.
    Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere il Senato della Repubblica.
    La proposta soggetta a referendum, abrogativo e propositivo, è approvata se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
    La legge determina le modalità di attuazione del referendum.
  • Art.81
    Lo Stato, nella prospettiva di assicurare il benessere sociale, si fa carico di ricorrere agli opportuni investimenti per rilanciare l'occupazione e per far fronte al verificarsi di eventi eccezionali, calamità naturali e recessioni economiche.
    Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte.
    Le Camere ogni anno approvano con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.
    L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.
    Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti delle Camere, nel rispetto dei principi definiti con legge costituzionale.
Titolo II. Il Presidente della Repubblica
  • Art.83
    Il Presidente della Repubblica è eletto a suffragio universale diretto dai cittadini maggiorenni in possesso di elettorato attivo.
  • Art.84
    Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto quaranta anni d'età e goda dei diritti civili e politici. L'ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica. L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge.
  • Art.85
    Il Presidente della Repubblica è eletto per cinque anni. Tra i 70 e i 45 giorni antecedenti le votazioni, il Presidente dell'Assemblea del Popolo fissa la data per l'elezione a suffragio universale diretto del nuovo Presidente della Repubblica. Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel frattempo, sono prorogati i poteri del Presidente in carica.
  • Art.86
    Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato.
    In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente dell'Assemblea del Popolo indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione.
  • Art.87
    Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.
    Può inviare messaggi e proposte di legge alle Camere.
    Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.
    Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.
    Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
    Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.
    Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.
    Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.
    Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.
    Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
    Può concedere grazia e commutare le pene.
    Conferisce le onorificenze della Repubblica.
Titolo III. Il Governo
Sezione I. Il Consiglio dei ministri
  • Art.94
    Il Governo deve avere la fiducia del Senato della Repubblica.
    Il Senato accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.
    Entro dieci giorni dalla sua formazione, il Governo si presenta al Senato della Repubblica per ottenerne la fiducia.
    Il voto contrario dell'Assemblea del Popolo su una proposta di legge del Governo non importa obbligo di dimissioni da parte di quest'ultimo.
    Il Senato della Repubblica, a maggioranza assoluta dei votanti, può sospendere per un anno l'applicazione di una legge approvata dall’Assemblea del Popolo.
    Il Presidente della Repubblica ha facoltà di approvare o respingere la suddetta sospensione.
Sezione III. Gli organi ausiliari
  • Art.99
    CNEL abolito

E questa è la SCHEDA che verrà fornita ai vari membri dell’Assemblea Generale MR, per consentire loro di votare separatamente su ogni singola proposta di riforma costituzionale:

ASSEMBLEA SOCI MOVIMENTO ROOSEVELT
SCHEDA VOTAZIONE: proposta di riforma costituzionale (una x sul SI' o sul NO)

Art.1
L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul diritto al lavoro e sul dovere istituzionale di garantire la piena occupazione dei cittadini.
La sovranità appartiene al popolo, che la esercita attraverso il potere monetario dello Stato, mediante l'istituto della democrazia rappresentativa, della democrazia stocastica qualificata e nelle forme della democrazia diretta, quali il referendum abrogativo, propositivo e l'uso del digitale certificato.     SI'     NO

Art.49
Tutti i cittadini hanno diritto di concorrere con metodo democratico – individualmente e/o tramite partiti, movimenti e associazioni – a determinare la politica nazionale.
Le linee programmatiche dei partiti, movimenti e associazioni devono essere decise attraverso periodiche assemblee degli iscritti e in ogni caso deve essere garantito il diritto delle minoranze.
La scelta dei candidati per il Senato è determinata dalle Primarie, indette da partiti e movimenti politici tra i propri iscritti, con modalità che possono prevedere l'utilizzo del digitale certificato. La legge stabilisce termini e tempi dei ricorsi.     SI'     NO

Art.56

L'Assemblea del Popolo è eletta per estrazione a sorte tra tutti i cittadini italiani che ne abbiano diritto.
Il numero dei deputati è di seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero.
Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che abbiano compiuto i venticinque anni di età al momento di chiusura annuale delle liste comunali di elettorato passivo. Alle liste si accede a domanda e a giudizio inappellabile di commissioni di esperti, costituite su base regionale, che abbiano accertato che il candidato, indipendentemente dal titolo di studio, mostri competenza in materia di storia, economia e diritto. Il cittadino escluso ha il diritto di rinnovare la richiesta negli anni successivi.
La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per seicentodiciotto e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. L'estrazione a sorte dei candidati all’Assemblea del Popolo segue la ripartizione dei seggi assegnati alle circoscrizioni.
Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.
Il numero dei senatori elettivi è di seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero.
Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a quattordici; il Molise ne ha quattro, la Valle d'Aosta due.
L'approvazione dell’articolo 56 comporta anche quella degli articoli collegati: 55-58-60-63-65-67     SI'     NO

Art.70
La funzione legislativa è esercitata di norma dall'Assemblea del Popolo e, collettivamente dalle due Camere per le proposte di legge in materia costituzionale ed elettorale, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.
L’approvazione dell'articolo 70 comporta anche quella degli articoli collegati: 71-72-74     SI'     NO

Art.75
È indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, nonché la destituzione di un deputato del popolo, quando lo richiedano cinquantamila elettori.
È indetto referendum popolare propositivo per approvare una legge, quando lo richiedano cinquantamila elettori e la legge da approvare non sia lesiva dei principi sanciti dalla dichiarazione universale dei diritti umani.
Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere il Senato della Repubblica.
La proposta soggetta a referendum, abrogativo e propositivo, è approvata se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
La legge determina le modalità di attuazione del referendum.     SI'     NO

Art.81
Lo Stato, nella prospettiva di assicurare il benessere sociale, si fa carico di ricorrere agli opportuni investimenti per rilanciare l'occupazione e per far fronte al verificarsi di eventi eccezionali, calamità naturali e recessioni economiche.
Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte.
Le Camere ogni anno approvano con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.
L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.
Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti delle Camere, nel rispetto dei principi definiti con legge costituzionale.     SI'     NO

Art.83
Il Presidente della Repubblica è eletto a suffragio universale diretto dai cittadini maggiorenni in possesso di elettorato attivo.
L'approvazione dell'articolo 83 comporta anche quella degli articoli collegati: 84-85-86-87     SI'     NO

Art.94
Il Governo deve avere la fiducia del Senato della Repubblica.
Il Senato accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.
Entro dieci giorni dalla sua formazione, il Governo si presenta al Senato della Repubblica per ottenerne la fiducia.
Il voto contrario dell'Assemblea del Popolo su una proposta di legge del Governo non importa obbligo di dimissioni da parte di quest'ultimo.
Il Senato della Repubblica, a maggioranza assoluta dei votanti, può sospendere per un anno l'applicazione di una legge approvata dall’Assemblea del Popolo.
Il Presidente della Repubblica ha facoltà di approvare o respingere la suddetta sospensione.     SI'     NO

Art.99
CNEL abolito     SI'     NO


PRESIDENZA MOVIMENTO ROOSEVELT (www.movimentoroosevelt.com e Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.)



(Articolo del 20 novembre 2018)

Commenti   

0 # parereMaurizio Tenuta 2018-11-20 17:32
:oops:

Una modifica di 22 articoli della Costituzione non sono un corposo stravolgimento come si proponeva di fare Renzi ma non sono neanche una bazecola.

Prima di tutto io vorrei capire il senso complessivo di queste modifiche proposte e poi vorrei capire dopo queste modifiche a cos'altro mira questo cambiamento.

Nel concreto le proposte mi sembrano spesso scarsamente comprensibili e confusamente redatte.

Chi propone evidentemente non ha pratica in diritto e costituzione.

Saluti
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