News dal Dipartimento Beni Culturali

fino ad arrivare all'ONU, alla Dichiarazione Universale e ad alcuni fondamentali del Movimento Roosevelt su scala sovranazionale


Scrive Sergio Magaldi: «Chi fa parte del Movimento Roosevelt - al di là di una legittima pluralità di idee e di propositi anche diversi, ma auspicabilmente convergenti - non può ignorare la fonte dei diritti umani, il momento storico della loro formulazione e successiva elaborazione, nonché il progressivo riferimento che trovarono nella carta costituzionale di molti paesi, anche a prescindere dalla loro effettiva realizzazione nell’ambito della società civile».

Partiamo da questa introduzione del primo dei due pezzi de “La consapevolezza dei diritti umani” cercando di fare, nel limite del possibile, una riscrittura semplificata del lavoro “impressionante” svolto da Sergio Magaldi.

La prima moderna rivendicazione di diritti umani è La Petizione dei Diritti (Parlamento Inglese, 1628).

La Petizione dei Diritti contiene quattro principi: 1) Nessuna tassa può essere imposta dal Sovrano senza il consenso del Parlamento. 2) Nessuno può essere imprigionato senza una prova. 3) Nessun soldato può essere alloggiato a carico della popolazione. 4) Nessuna legge marziale ha valore in tempo di pace.

Una più ampia ed elaborata rivendicazione di diritti umani si avrà nel corso della I Rivoluzione Inglese, con il Patto del Libero Popolo Inglese, elaborato tra il 1647 e il 1649. La modernità del Patto del Libero Popolo Inglese sta innanzi tutto nel riconoscere la sovranità al Popolo prima ancora che al Parlamento. Si legge tra l’altro nelle conclusioni:

È chiaro il motivo per cui noi vogliamo istituire un patto col popolo e dichiarare quali siano i nostri diritti naturali, piuttosto che chiedere al Parlamento di sancirli: nessun atto del Parlamento è, o può essere, immodificabile, per cui non esclude con garanzia sufficiente - per la vostra e la nostra sicurezza - la possibilità che un altro Parlamento si lasci corrompere e decida in senso contrario. Inoltre, il Parlamento deriva potere e rappresentatività da coloro che glieli trasmettono. Il popolo deve quindi specificare in che cosa consiste tale potere e tale rappresentatività, ed è appunto questo che si prefigge il nostro patto”.

Tra i punti di particolare significato, c’è la libertà religiosa:

Tutto ciò che concerne la religione e il culto non può essere in alcun modo da noi demandato a un potere terreno, dal momento che non possiamo, senza commettere deliberatamente un peccato, rinunciare anche in minima parte a ciò che la nostra coscienza dichiara essere la volontà di Dio: inoltre, l'insegnamento in questo campo alla nazione intera - mai però con la forza - resta affidato alla coscienza”.

L’abolizione delle decime e la fine della coscrizione obbligatoria che sarà sostituita dall’arruolamento volontario di soldati a pagamento:

Obbligare i cittadini a servire nell'esercito va contro la loro libertà, e perciò non possiamo permettere che i nostri rappresentanti ci costringano a questo servizio. Al contrario, riteniamo che essi, grazie al denaro che hanno sempre a disposizione (l'arma principale di ogni guerra) potranno arruolare in qualsiasi momento un numero sufficiente di soldati che combattano per una causa giusta”.

E ancora, c’è l’estensione del diritto di voto “a tutti gli uomini dai ventun anni in su”; l’ineleggibilità parlamentare dei membri delle forze armate salariate e degli amministratori di denaro pubblico; l’obbligo per gli avvocati di astenersi dalla professione durante l’esercizio del mandato parlamentare; l’uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge, senza distinzione di “potere, ricchezze, titoli, nobiltà, nascita, posizione sociale”.

Nel 1689 fu riconosciuto il Bill of Rights (Dichiarazione sui Diritti).

Il Bill of Rights si compone di 13 articoli che hanno il fine di stabilire cosa debba ritenersi illegale e quali incontestabili diritti debbano essere garantiti alle Camere dei Lords e dei Comuni, in quanto organi di espressione della volontà popolare:

1. che il preteso potere di sospendere le leggi o l’esecuzione delle leggi, in forza dell’autorità regia, senza il consenso del Parlamento, è illegale;

2. che il preteso potere di dispensare dalle leggi o dall’esecuzione delle leggi, in forza dell’autorità regia, come è stato assunto ed esercitato in passato, è illegale;

3. che il mandato per costituire la passata Court of Commissionners per le cause ecclesiastiche, e tutti gli altri mandati e corti di analoga natura, sono illegali e pericolosi;

4. che levare tributi per la Corona o per il suo uso, su pretesa di prerogativa, senza la concessione del Parlamento, per un tempo più prolungato o in un modo diverso da quello che è stato o sarà stato concesso, è illegale;

5. che è diritto dei sudditi avanzare petizioni al re, e che tutti gli arresti o le procedure d’accusa per tali petizioni sono illegali;

6. che levare o tenere un esercito permanente all’interno del regno in tempo di pace, senza che ciò sia col consenso del parlamento, è illegale;

7. che i sudditi protestanti possono avere armi per la loro difesa conformemente alle loro condizioni e come consentito dalla legge;

8. che le elezioni dei membri del Parlamento debbono essere libere;

9. che la libertà di parola e di dibattiti o procedura in Parlamento non possono esser poste sotto accusa o in questione in qualsiasi corte o in qualsiasi sede fuori dal Parlamento;

10. che non debbono essere richieste cauzioni eccessive, né imposte eccessive ammende; nè inflitte pene crudeli o inusitate;

11. che i giurati debbono essere nelle debite forme indicati in una lista, da notificare; e che i giurati che decidono sulle persone nei processi per alto tradimento debbono essere liberi proprietari;

12. che tutte le assicurazioni e minacce di ammende o confische fatte a particolari individui prima della condanna, sono illegali e nulli;

13. e che per riparare a tutte le ingiustizie, e per correggere, rafforzare e preservare la legge, il Parlamento dovrà tenersi frequentemente.

Un primo nucleo di diritti umani, trovò la sua concreta formulazione nella Dichiarazione di Indipendenza dalla madrepatria inglese di tredici colonie americane al Congresso di Philadelphia il 4 Luglio del 1776 in cinque punti, i seguenti:

1. che tutti gli uomini sono stati creati uguali;

2. che sono stati dotati dal loro Creatore di certi diritti inalienabili;

3. che tra questi diritti ci sono la vita, la libertà e il perseguimento della felicità;

4. che per assicurare questi diritti, tra gli uomini sono stati istituiti governi, che traggono il loro consenso direttamente dai governati;

5. che ogniqualvolta una forma di governo si fa distruttiva di questi fini, è diritto del popolo modificarla o abolirla e istituire un nuovo governo che poggi le sue fondamenta su tali principi e regoli il potere in una forma tale da sembrare la migliore per promuovere la sicurezza e la felicità del popolo.

La piattaforma dei diritti umani sarà completata dalla Dichiarazione d’Indipendenza nella prima Costituzione degli Stati Uniti d’America, il 17 Settembre 1787. La seguente, risulterà la prima carta costituzionale del mondo. Gli emendamenti saranno dieci e prevedranno:

1. la libertà di culto, parola e stampa, il diritto di riunirsi pacificamente e il diritto di appellarsi al governo per correggere i torti;

2. il diritto di possedere armi;

3. che le truppe non possano essere acquartierate in abitazioni private senza il consenso del proprietario;

4. la difesa da perquisizioni, arresti e confische irragionevoli;

5. che nessuno sarà tenuto a rispondere di reato, che comporti la pena capitale, o che sia comunque grave, se non per denuncia o accusa fatta da un Grand Jury (“Gran Giudice”), a meno che il caso riguardi membri delle forze di terra o di mare, o della milizia, in servizio effettivo, in tempo di guerra o di pericolo pubblico; e nessuno potrà essere sottoposto due volte, per un medesimo reato, a un procedimento che comprometta la sua vita o la sua integrità fisica; né potrà essere obbligato, in qualsiasi causa penale, a deporre contro se medesimo, né potrà essere privato della vita, della libertà o dei beni, senza un giusto processo; e nessuna proprietà privata potrà essere destinata a uso pubblico, senza equo indennizzo;

6. un processo penale rapido e pubblico. Richiedere il processo da parte di una giuria (di pari), garantire il diritto alla difesa per l'accusato, e prevedere che i testimoni debbano assistere al processo e testimoniare in presenza dell'accusato;

7. un processo davanti ad una giuria per le controversie civili;

8. il divieto di cauzioni e le multe eccessive, e le punizioni crudeli o inusitate;

9. che l'elenco dei diritti individuali non è inteso come esaustivo; che il popolo ha altri diritti non specificamente menzionati nella Costituzione;

10. che i poteri che non sono delegati dalla Costituzione al governo federale, o da essa non vietati agli Stati, sono riservati ai rispettivi Stati, o al popolo.

Il 27 Agosto 1789, sarà approvata, in Europa, la Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino in 17 articoli preceduta dal seguente Preambolo:

I rappresentanti del popolo francese, costituiti in Assemblea Nazionale, considerando che l’ignoranza, l’oblio o il disprezzo dei diritti dell'uomo sono le sole cause delle pubbliche calamità e della corruzione dei Governi, hanno preso la risoluzione di esporre in una Dichiarazione solenne, i diritti naturali, inalienabili e sacri dell'Uomo, affinché questa Dichiarazione, costantemente presente per tutti i Membri del corpo sociale, ricordi loro senza interruzione diritti e doveri; affinché gli atti del potere legislativo e quelli dell'esecutivo, potendo essere ad ogni istante messi a confronto con il fine di ogni istituzione politica, siano più rispettati; e le proteste dei cittadini, fondate d’ora in avanti su semplici e incontestabili principi, si volgano sempre al mantenimento della Costituzione e alla felicità di tutti”.

Rispetto alla Dichiarazione del 1776 e alla Costituzione del 1787 ci sono altre differenze: la sovranità del popolo diventa la sovranità della Nazione; si definisce il concetto di libertà, intesa come il diritto di poter fare tutto quello che non nuoce agli altri; si dichiara lecito tutto ciò che non è proibito dalla legge e che quest’ultima è l’espressione della volontà generale; si ribadisce che la proprietà è un diritto inviolabile e sacro; si conferma la libertà di opinione, di comunicazione e di stampa; la tutela dei cittadini di fronte alla legge; l’obbligo alla contribuzione pubblica e l’inconsistenza giuridica di ogni società nella quale non sia assicurata la garanzia dei diritti.

Sergio Magaldi concluderà il suo secondo intervento affermando che «Restano per il momento due osservazioni: una è che le dichiarazioni e le codificazioni originali dei diritti umani sono tutte redatte in inglese o francese, non in spagnolo, italiano, tedesco o in qualsiasi lingua del mondo. L’altra è che neppure una parola è detta sui diritti delle donne, laddove in buona o cattiva fede sembra ritenersi che il concetto di “uomini” [e neppure di “esseri umani”], genericamente inteso, sia sufficiente anche a rappresentare l’ “altra metà del cielo”, ma di questo mi occuperò in un prossimo intervento».

Nel settembre del 1791 sarà presentata La Dichiarazione dei diritti della donna e della cittadina (una sorta di imitazione critica della Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino), testo giuridico che elenca ed esige la piena assimilazione legale, politica e sociale delle donne, preceduta dal seguente preambolo:

Le madri, le figlie, le sorelle, rappresentanti della nazione, chiedono di potersi costituire in Assemblea nazionale. Considerando che l'ignoranza, l'oblio o il disprezzo dei diritti della donna sono le cause delle disgrazie pubbliche e della corruzione dei governi, hanno deciso di esporre, in una Dichiarazione solenne, i diritti naturali, inalienabili e sacri della donna, affinché questa dichiarazione, costantemente presente a tutti i membri del corpo sociale, ricordi loro senza sosta i loro diritti e i loro doveri, affinché gli atti del potere delle donne e quelli del potere degli uomini, potendo essere paragonati ad ogni istante con gli scopi di ogni istituzione politica, siano più rispettati, affinché le proteste dei cittadini, fondate ormai su principi semplici e incontestabili, si rivolgano sempre al mantenimento della Costituzione, dei buoni costumi, e alla felicità di tutti. In conseguenza, il sesso superiore sia in bellezza che in coraggio, nelle sofferenze della maternità, riconosce e dichiara, in presenza e sotto gli auspici dell'essere supremo, i seguenti Diritti della Donna e della Cittadina.

La Dichiarazione sarà composta dai seguenti 17 articoli:

1. La Donna nasce libera ed ha gli stessi diritti dell'uomo. Le distinzioni sociali possono essere fondate solo sull'utilità comune.

2. Lo scopo di ogni associazione politica è la conservazione dei diritti naturali e imprescrittibili della Donna e dell'Uomo: questi diritti sono la libertà, la proprietà, la sicurezza e soprattutto la resistenza all'oppressione.

3. Il principio di ogni sovranità risiede essenzialmente nella nazione, che è la riunione della donna e dell'uomo: nessun corpo, nessun individuo può esercitarne l'autorità che non ne sia espressamente derivata.

4. La libertà e la giustizia consistono nel restituire tutto quello che appartiene agli altri; così l'esercizio dei diritti naturali della donna ha come limiti solo la tirannia perpetua che l'uomo le oppone; questi limiti devono essere riformati dalle leggi della natura e della ragione.

5. Le leggi della natura e della ragione impediscono ogni azione nociva alla società: tutto ciò che non è proibito da queste leggi, sagge e divine, non può essere impedito, e nessuno può essere obbligato a fare quello che esse non ordinano di fare.

6. La legge deve essere l'espressione della volontà generale; tutte le Cittadine e i Cittadini devono concorrere personalmente, o attraverso i loro rappresentanti, alla sua formazione; esse deve essere la stessa per tutti: Tutte le cittadine e tutti i cittadini, essendo uguali ai suoi occhi, devono essere ugualmente ammissibili ad ogni dignità, posto e impiego pubblici secondo le loro capacità, e senza altre distinzioni che quelle delle loro virtù e dei loro talenti.

7. Nessuna donna è esclusa; essa è accusata, arrestata e detenuta nei casi determinati dalla Legge. Le donne obbediscono come gli uomini a questa legge rigorosa.

8. La Legge non deve stabilire che pene restrittive ed evidentemente necessarie, e nessuno può essere punito se non grazie a una legge stabilita e promulgata anteriormente al delitto e legalmente applicata alle donne.

9. Tutto il rigore è esercitato dalla legge per ogni donna dichiarata colpevole.

10. Nessuno deve essere perseguitato per le sue opinioni, anche fondamentali; la donna ha il diritto di salire sul patibolo, deve avere ugualmente il diritto di salire sulla Tribuna; a condizione che le sue manifestazioni non turbino l'ordine pubblico stabilito dalla legge;

11. La libera comunicazione dei pensieri e delle opinioni è uno dei diritti più preziosi della donna, poiché questa libertà assicura la legittimità dei padri verso i figli. Ogni Cittadina può dunque dire liberamente, io sono la madre di un figlio che vi appartiene, senza che un pregiudizio barbaro la obblighi a dissimulare la verità; salvo rispondere dell'abuso di questa libertà nei casi determinati dalla Legge.

12. La garanzia dei diritti della donna e della cittadina ha bisogno di un particolare sostegno; questa garanzia deve essere istituita a vantaggio di tutti, e non per l'utilità particolare di quelle alle quali è affidata.

13. Per il mantenimento della forza pubblica, e per le spese dell'amministrazione, i contributi della donna e dell'uomo sono uguali; essa partecipa a tutte le incombenze, a tutti i lavori faticosi; deve dunque avere la sua parte nella distribuzione dei posti, degli impieghi, delle cariche delle dignità e dell'industria.

14. Le Cittadine e i Cittadini hanno il diritto di costatare personalmente, o attraverso i loro rappresentanti, la necessità dell'imposta pubblica. Le Cittadine non possono aderirvi che a condizione di essere ammesse ad un'uguale divisione, non solo dei beni di fortuna, ma anche nell'amministrazione pubblica, e di determinare la quota, la base imponibile, la riscossione e la durata dell'imposta.

15. La massa delle donne, coalizzata nel pagamento delle imposte con quella degli uomini, ha il diritto di chiedere conto, ad ogni pubblico ufficiale, della sua amministrazione

16. Ogni società nella quale la garanzia dei diritti non sia assicurata, né la separazione dei poteri sia determinata, non ha alcuna costituzione; la costituzione è nulla, se la maggioranza degli individui che compongono la Nazione, non ha cooperato alla sua redazione.

17. Le proprietà appartengono ai due sessi riuniti o separati; esse sono per ciascuno un diritto inviolabile e sacro; nessuno ne può essere privato come vero patrimonio della natura, se non quando la necessità pubblica, legalmente constatata, l'esiga in modo evidente, a condizione di una giusta e preliminare indennità.

Dal 1900 saranno inserite all'interno delle Costituzioni (le leggi fondamentali degli Stati) gli stessi diritti rivendicati nella Dichiarazione di indipendenza americana e nella Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino francese.

Le Dichiarazioni stilate negli anni hanno riguardato solo i cittadini di determinati Stati.

Per il raggiungimento dell'universalità dei diritti, bisognerà attendere la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo di Eleonore Roosevelt (Atto che non sarà più di “proprietà” di un solo Stato).

La Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo sarà possibile dopo che alcuni Stati (precisamente 50 Stati) si assoceranno dando vita all’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU).

L’ONU nasce ufficialmente nel 1945. La Carta delle Nazioni Unite sarà il “cartello” divulgativo che contiene le regole generali per il funzionamento dell’Organizzazione.

Il 10 dicembre 1948 sarà approvata la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani.

Tali diritti del 1948 vennero così enunciati:

 

Preambolo

Considerato che il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti, uguali ed inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo;

Considerato che il disconoscimento e il disprezzo dei diritti umani hanno portato ad atti di barbarie che offendono la coscienza dell'umanità, e che l'avvento di un mondo in cui gli esseri umani godano della libertà di parola e di credo e della libertà dal timore e dal bisogno è stato proclamato come la più alta aspirazione dell'uomo;

Considerato che è indispensabile che i diritti umani siano protetti da norme giuridiche, se si vuole evitare che l'uomo sia costretto a ricorrere, come ultima istanza, alla ribellione contro la tirannia e l'oppressione;

Considerato che è indispensabile promuovere lo sviluppo di rapporti amichevoli tra le Nazioni; Considerato che i popoli delle Nazioni Unite hanno riaffermato nello Statuto la loro fede nei diritti umani fondamentali, nella dignità e nel valore della persona umana, nell'uguaglianza dei diritti dell'uomo e della donna, ed hanno deciso di promuovere il progresso sociale e un miglior tenore di vita in una maggiore libertà;

Considerato che gli Stati membri si sono impegnati a perseguire, in cooperazione con le Nazioni Unite, il rispetto e l'osservanza universale dei diritti umani e delle libertà fondamentali; Considerato che una concezione comune di questi diritti e di questa libertà è della massima importanza per la piena realizzazione di questi impegni;

 

L'Assemblea generale

proclama la presente Dichiarazione Universale dei Diritti Umani come ideale comune da raggiungersi da tutti i popoli e da tutte le Nazioni, al fine che ogni individuo ed ogni organo della società, avendo costantemente presente questa Dichiarazione, si sforzi di promuovere, con l'insegnamento e l'educazione, il rispetto di questi diritti e di queste libertà e di garantirne, mediante misure progressive di carattere nazionale e internazionale, l'universale ed effettivo riconoscimento e rispetto tanto fra i popoli degli stessi Stati membri, quanto fra quelli dei territori sottoposti alla loro giurisdizione.

 

Articolo 1

Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza.

 

Articolo 2

Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione. Nessuna distinzione sarà inoltre stabilita sulla base dello statuto politico, giuridico o internazionale del paese o del territorio cui una persona appartiene, sia indipendente, o sottoposto ad amministrazione fiduciaria o non autonomo, o soggetto a qualsiasi limitazione di sovranità.

 

Articolo 3

Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria persona.

 

Articolo 4

Nessun individuo potrà essere tenuto in stato di schiavitù o di servitù; la schiavitù e la tratta degli schiavi saranno proibite sotto qualsiasi forma.

 

Articolo 5

Nessun individuo potrà essere sottoposto a tortura o a trattamento o a punizione crudeli, inumani o degradanti.

 

Articolo 6

Ogni individuo ha diritto, in ogni luogo, al riconoscimento della sua personalità giuridica.

 

Articolo 7

Tutti sono eguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza alcuna discriminazione, ad una eguale tutela da parte della legge. Tutti hanno diritto ad una eguale tutela contro ogni discriminazione che violi la presente Dichiarazione come contro qualsiasi incitamento a tale discriminazione.

 

Articolo 8

Ogni individuo ha diritto ad un'effettiva possibilità di ricorso a competenti tribunali contro atti che violino i diritti fondamentali a lui riconosciuti dalla costituzione o dalla legge.

 

Articolo 9

Nessun individuo potrà essere arbitrariamente arrestato, detenuto o esiliato.

 

Articolo 10

Ogni individuo ha diritto, in posizione di piena uguaglianza, ad una equa e pubblica udienza davanti ad un tribunale indipendente e imparziale, al fine della determinazione dei suoi diritti e dei suoi doveri, nonché della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta.

 

Articolo 11

Ogni individuo accusato di un reato è presunto innocente sino a che la sua colpevolezza non sia stata provata legalmente in un pubblico processo nel quale egli abbia avuto tutte le garanzie necessarie per la sua difesa.

Nessun individuo sarà condannato per un comportamento commissivo od omissivo che, al momento in cui sia stato perpetrato, non costituisse reato secondo il diritto interno o secondo il diritto internazionale. Non potrà del pari essere inflitta alcuna pena superiore a quella applicabile al momento in cui il reato sia stato commesso.

 

Articolo 12

Nessun individuo potrà essere sottoposto ad interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa, nella sua corrispondenza, né a lesione del suo onore e della sua reputazione. Ogni individuo ha diritto ad essere tutelato dalla legge contro tali interferenze o lesioni.

 

Articolo 13

Ogni individuo ha diritto alla libertà di movimento e di residenza entro i confini di ogni Stato. Ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi paese, incluso il proprio, e di ritornare nel proprio paese.

 

Articolo 14

Ogni individuo ha il diritto di cercare e di godere in altri paesi asilo dalle persecuzioni.

Questo diritto non potrà essere invocato qualora l'individuo sia realmente ricercato per reati non politici o per azioni contrarie ai fini e ai principi delle Nazioni Unite.

 

Articolo 15

Ogni individuo ha diritto ad una cittadinanza.

Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua cittadinanza, né del diritto di mutare cittadinanza.

 

Articolo 16

Uomini e donne in età adatta hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia, senza alcuna limitazione di razza, cittadinanza o religione. Essi hanno eguali diritti riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e all'atto del suo scioglimento.

Il matrimonio potrà essere concluso soltanto con il libero e pieno consenso dei futuri coniugi. La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società e ha diritto ad essere protetta dalla società e dallo Stato.

 

Articolo 17

Ogni individuo ha il diritto ad avere una proprietà sua personale o in comune con altri.

Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua proprietà.

 

Articolo 18

Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare di religione o di credo, e la libertà di manifestare, isolatamente o in comune, e sia in pubblico che in privato, la propria religione o il proprio credo nell'insegnamento, nelle pratiche, nel culto e nell'osservanza dei riti.

 

Articolo 19

Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere.

 

Articolo 20

Ogni individuo ha diritto alla libertà di riunione e di associazione pacifica.

Nessuno può essere costretto a far parte di un'associazione.

 

Articolo 21

Ogni individuo ha diritto di partecipare al Governo del proprio Paese, sia direttamente, sia attraverso rappresentanti liberamente scelti.

Ogni individuo ha diritto di accedere in condizioni di eguaglianza ai pubblici impieghi del proprio paese.

La volontà popolare è il fondamento dell'autorità del Governo; tale volontà deve essere espressa attraverso periodiche e veritiere elezioni, effettuate a suffragio universale ed eguale, ed a voto segreto, o secondo una procedura equivalente di libera votazione.

 

Articolo 22

Ogni individuo, in quanto membro della società, ha diritto alla sicurezza sociale, nonché alla realizzazione attraverso lo sforzo nazionale e la cooperazione internazionale ed in rapporto con l'organizzazione e le risorse di ogni Stato, dei diritti economici, sociali e culturali indispensabili alla sua dignità ed al libero sviluppo della sua personalità.

 

Articolo 23

Ogni individuo ha diritto al lavoro, alla libera scelta dell'impiego, a giuste e soddisfacenti condizioni di lavoro ed alla protezione contro la disoccupazione.

Ogni individuo, senza discriminazione, ha diritto ad eguale retribuzione per eguale lavoro.

Ogni individuo che lavora ha diritto ad una remunerazione equa e soddisfacente che assicuri a lui stesso e alla sua famiglia una esistenza conforme alla dignità umana ed integrata, se necessario, da altri mezzi di protezione sociale.

Ogni individuo ha diritto di fondare dei sindacati e di aderirvi per la difesa dei propri interessi.

 

Articolo 24

Ogni individuo ha diritto al riposo ed allo svago, comprendendo in ciò una ragionevole limitazione delle ore di lavoro e ferie periodiche retribuite.

 

Articolo 25

Ogni individuo ha diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio e della sua famiglia, con particolare riguardo all'alimentazione, al vestiario, all'abitazione, e alle cure mediche e ai servizi sociali necessari; ed ha diritto alla sicurezza in caso di disoccupazione, malattia, invalidità, vedovanza, vecchiaia o in altro caso di perdita di mezzi di sussistenza per circostanze indipendenti dalla sua volontà.

La maternità e l'infanzia hanno diritto a speciali cure ed assistenza. Tutti i bambini, nati nel matrimonio o fuori di esso, devono godere della stessa protezione sociale.

 

Articolo 26

Ogni individuo ha diritto all'istruzione. L'istruzione deve essere gratuita almeno per quanto riguarda le classi elementari e fondamentali. L'istruzione elementare deve essere obbligatoria. L'istruzione tecnica e professionale deve essere messa alla portata di tutti e l'istruzione superiore deve essere egualmente accessibile a tutti sulla base del merito.

L'istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità umana ed al rafforzamento del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Essa deve promuovere la comprensione, la tolleranza, l'amicizia fra tutte le Nazioni, i gruppi razziali e religiosi, e deve favorire l'opera delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace.

I genitori hanno diritto di priorità nella scelta del genere di istruzione da impartire ai loro figli.

 

Articolo 27

Ogni individuo ha diritto di prendere parte liberamente alla vita culturale della comunità, di godere delle arti e di partecipare al progresso scientifico ed ai suoi benefici.

Ogni individuo ha diritto alla protezione degli interessi morali e materiali derivanti da ogni produzione scientifica, letteraria e artistica di cui egli sia autore.

 

Articolo 28

Ogni individuo ha diritto ad un ordine sociale e internazionale nel quale i diritti e le libertà enunciati in questa Dichiarazione possano essere pienamente realizzati.

 

Articolo 29

Ogni individuo ha dei doveri verso la comunità, nella quale soltanto è possibile il libero e pieno sviluppo della sua personalità.

Nell'esercizio dei suoi diritti e delle sue libertà, ognuno deve essere sottoposto soltanto a quelle limitazioni che sono stabilite dalla legge per assicurare il riconoscimento e il rispetto dei diritti e delle libertà degli altri e per soddisfare le giuste esigenze della morale, dell'ordine pubblico e del benessere generale in una società democratica.

Questi diritti e queste libertà non possono in nessun caso essere esercitati in contrasto con i fini e principi delle Nazioni Unite.

 

Articolo 30

Nulla nella presente Dichiarazione può essere interpretato nel senso di implicare un diritto di un qualsiasi Stato, gruppo o persona di esercitare un'attività o di compiere un atto mirante alla distruzione di alcuno dei diritti e delle libertà in essa enunciati.

 

Successivamente saranno approvati altri documenti per la promozione e la tutela dei diritti umani che si occupano di donne, bambini, rifugiati ed altro.

Gli attuali Stati membri dell’ONU sono 193.

Gli Stati membri delle Nazioni Unite sono obbligati a rispettare i principi stabiliti nei documenti approvati dall’ONU nel momento in cui emanano leggi nazionali.

Il fine principale dell’ONU è quello di mantenere la pace e la sicurezza internazionale promuovendo ed incoraggiando il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali per tutti senza distinzioni di razza, sesso, lingua, religione.

Come annunciato nell'introduzione del pezzo (e per restare nei temi affrontati finora), concludo con la pubblicazione di alcuni fondamentali del Movimento Roosevelt su scala sovranazionale segnalando il comma due dell'articolo 3 (“Principi e finalità del Movimento”) dello Statuto del Movimento Roosevelt, che afferma: «Il Movimento Roosevelt intende difendere e promuovere l’affermazione ideale e concreta dei diritti stabiliti nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, approvata all’ONU il 10 dicembre 1948 (sotto l’egida e il “matrocinio”- neologismo che coniamo volentieri - di Eleanor Roosevelt), procedendo, laddove occorra, anche ad un loro ulteriore approfondimento e ampliamento intensivo ed estensivo. Tanto più conferendo nuovi e sacrosanti diritti a quelle persone di orientamento sessuale e relazionale non maggioritario che ne siano stati sinora privati, sotto ogni cielo del pianeta» ed un passaggio del comma 8 sempre dell'articolo 3 dello Statuto del Movimento Roosevelt, il seguente: «Il Movimento Roosevelt intende contribuire alla trasformazione dell’attuale ONU/UN (Organizzazione delle Nazioni Unite/United Nations) in una OGD/GOD (Organizzazione Globale delle Democrazie/Global Organization for Democracies), dotata di propria forza militare d’intervento e dunque slegata dalla sudditanza nei confronti di tale o tal altra super-potenza per l’esecuzione dei propri decreti. Quest’ultimo, prometeico, ambiziosissimo e però necessario progetto, verrà meglio esplicato nei termini che verranno successivamente elaborati e resi pubblici grazie ad un ampio confronto interno tra tutti i soci fondatori e ordinari dello stesso Movimento Roosevelt».

Quanto elencato nel finale di questo passaggio (mi riferisco al comma due dell'articolo 3 - “Principi e finalità del Movimento” - dello Statuto del Movimento Roosevelt e ad un passaggio del comma 8 sempre dell'articolo 3 dello Statuto del Movimento Roosevelt) è un messaggio chiaro: le cose nell’attuale Onu non vanno, bisogna cambiare.

Vincenzo Bellisario

(Articolo del 8 novembre 2015)

Aggiungi commento


Codice di sicurezza
Aggiorna